Società Italiana di Genetica Agraria

STATUTO

PREMESSA

La Società Italiana di Genetica Agraria ha tenuto la Prima Assemblea Generale a Rieti il 22 Agosto 1954. Successivamente, la Società è stata formalmente costituita a Rieti il 13 Ottobre 1964 con scrittura privata autenticata dal dr. Angelo Gianfelice, notaio in Rieti, e registrata il 2 Novembre 1964 all'Ufficio del Registro di Rieti al n. 808, volume 165. Ulteriori modifiche allo Statuto ed al Regolamento sono state approvate dall'Assemblea dei Soci in Molveno (TN) in data 23 Settembre 1999.


TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La Società Italiana di Genetica Agraria, d'ora in poi indicata con la sigla SIGA, è un'associazione scientifica non avente fini di lucro.

ART. 2 - SEDE

La SIGA ha sede legale e fiscale in Via Università 100, 80055 Portici (NA). Variazioni di indirizzo della sede non comportano procedure di modifica del presente Statuto.

ART. 3 - SCOPI

La SIGA ha lo scopo di promuovere e valorizzare gli studi nel campo della Genetica Agraria, della Genomica, del Miglioramento Genetico e delle Biotecnologie degli organismi di interesse agrario, favorendo la cooperazione tra gli interessati siano essi persone fisiche o enti pubblici o privati, italiani o stranieri, svolgendo attività nel settore della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, nel settore della promozione della cultura della genetica e delle sue applicazioni. Per perseguire tali scopi la SIGA promuove:
(a) lo svolgimento di ricerche, studi, seminari, ecc;
(b) il sovvenzionamento di progetti di ricerca e di studio finalizzati di cui al paragrafo precedente;
(c) l'organizzazione di congressi, riunioni scientifiche, seminari e corsi, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati interessati alla ricerca o alla divulgazione;
(d) il sovvenzionamento della redazione e della pubblicazione di opere a carattere scientifico o di divulgazione scientifica;
(e) il supporto alla formazione dei giovani ed alla diffusione della cultura scientifica, con il rilascio di attestati e di riconoscimenti, anche in collaborazione con altre istituzioni;
(f) l'istituzione di premi per le varie attività della ricerca ricadenti negli scopi statutari.
Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della SIGA sono determinate e disciplinate dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea dei Soci.
La SIGA ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con Istituti ed Enti nazionali ed esteri, pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi statutari.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è illimitata.


TITOLO II
SOCI, AMMISSIONE E DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 5 - SOCI

Sono Soci della SIGA studiosi ed Enti che dichiarino di voler condividere e perseguire gli scopi indicati nel Titolo I dello Statuto. I Soci si distinguono in:
(a) Ordinario. Il Socio Ordinario è persona fisica, Associazione o Ente, presentato da almeno due Soci, che faccia richiesta scritta di ammissione e che si impegni a versare alla SIGA la quota prevista per la permanenza del vincolo associativo. Gli Enti che entrano a far parte della Società designano, attraverso i loro organi legali, un delegato che li rappresenti con diritto di voto.
(b) Onorario. E' Socio Onorario il Socio Ordinario che si sia distinto per particolari meriti nell'ambito dei settori di interesse della Società elencati al precedente art. 3. La nomina a Socio Onorario è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci con delibera dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. Sono Soci Onorari i Presidenti della SIGA alla scadenza del loro mandato.
(c) Emerito. E' Socio Emerito la persona fisica, anche non Socio, che si sia distinta in modo particolare per l'eccellenza del contributo scientifico nei settori di interesse della Società. La nomina a Socio Emerito è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con delibera dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. E' fissato a 12 il numero massimo di Soci Emeriti in vita.
Il Socio Onorario ed il Socio Emerito sono esonerati dal versamento delle quote annuali, partecipano con diritto di voto in Assemblea e sono iscritti nell'Albo apposito aggiornato e custodito dal Segretario della SIGA.
Il Socio, persona fisica o Ente, che intenda sostenere le attività della SIGA con il versamento una tantum di un contributo il cui ammontare è definito dal Regolamento, acquisisce il titolo di Socio Sostenitore per tutta la durata di adesione alla Società.

ART. 6 - AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci successiva alla data di presentazione della richiesta.
Sono esclusi rapporti temporanei di partecipazione alla SIGA.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci della SIGA hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dalla Società, hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla Legge, hanno il dovere di osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento.
Il diritto al voto dei nuovi Soci decorre dal giorno successivo a quello di ammissione. I Soci hanno, senza esclusione alcuna, diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, notificate al Presidente della SIGA in carica, per espulsione in occasione di comportamenti non conformi allo Statuto o al Regolamento o per mancato versamento per tre anni consecutivi della quota sociale fissata dall'Assemblea dei Soci.
Il Socio che abbia perso la qualifica di iscritto decade da ogni diritto e carica eventualmente ricoperta. Nè lui nè suoi delegati, eredi o aventi causa potranno far valere alcun diritto passato, presente o futuro su quote sociali, contributi, liberalità o sul patrimonio.


TITOLO III
ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della SIGA:
A) l'Assemblea dei Soci;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente della SIGA;
D) il Collegio dei Probiviri.
Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel Regolamento.

ART. 10 - COLLEGIO SINDACALE

Ogni due anni l'Assemblea dei Soci nominerà un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da un supplente, anche non componenti della SIGA.
I componenti del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Al Collegio Sindacale è demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione del presente Statuto da parte del Consiglio Direttivo e sull'amministrazione della SIGA, di controllare la corretta tenuta dei libri contabili, di approvare il bilancio finanziario consuntivo e di presentare all'Assemblea dei Soci un'apposita relazione sulla corretta formulazione del bilancio di esercizio.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ NEGLI ORGANI ELETTIVI

Ogni Socio può essere eletto o nominato ad un singolo incarico di un solo Organo Sociale o del Collegio Sindacale, sino a scadenza del mandato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci dà le direttive generali sulle attività sociali. Inoltre, l'Assemblea delibera sulla relazione concernente il consuntivo ed il preventivo dell'attività sociale; sul bilancio consuntivo; sulle quote annuali di associazione, su proposta del Consiglio Direttivo; elegge i componenti del Consiglio Direttivo; nomina i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale; decide l'ammissione di nuovi Soci, la nomina dei Soci Onorari ed Emeriti e la perdita della qualità di Socio secondo quanto riportato all'art. 8; delibera sulle modifiche di Statuto e di Regolamento.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, escluso il mese di Agosto.
Un quinto dei Soci Ordinari può richiedere la convocazione dell'Assemblea al Presidente in carica, che dovrà procedere alla convocazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'avviso di convocazione è inviato ad ogni Socio almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea attraverso gli organi di informazione propri della SIGA.
L'Assemblea risulta costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci in regola con l'adesione alla Società; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
Presidente e Segretario dell'Assemblea sono, rispettivamente, il Presidente ed il Segretario della Società in carica.
Per le votazioni sono ammesse deleghe solo a favore di Soci in regola con l'adesione alla Società, secondo quanto riportato nel Regolamento. Ciascun Socio non può disporre di più di due deleghe.
Tutte le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le elezioni degli Organi Sociali. L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei voti, salvo i casi particolari previsti dallo Statuto.
Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i Soci della SIGA, ad eccezione del Collegio dei Probiviri nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci, gestisce l'amministrazione ed il complesso delle attività della SIGA.
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, sei Consiglieri ed un Segretario, eletti secondo quanto previsto dal Regolamento.
Sono eleggibili negli organi sociali i Soci in regola con l'adesione alla SIGA.
La proclamazione dell'esito delle votazioni in sede assembleare è fatta dal Presidente del Seggio elettorale. Il Consiglio Direttivo si insedia immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea elettiva. Fa eccezione il Segretario, che si insedia il I Gennaio dell'anno successivo la votazione.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni.
Alla scadenza del mandato di Presidente, il Vicepresidente ne assume l'incarico per il successivo biennio.
I sei Consiglieri non possono essere rieletti per il biennio successivo. Il Vicepresidente non può essere rieletto prima di due consiliature successive alla scadenza del mandato di Presidente.
Il Regolamento norma i casi di dimissioni, impedimento permanente o decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente. Egli è delegato dall'Assemblea dei Soci alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio della SIGA. Egli può delegare il Segretario per la definizione di questioni amministrative e finanziarie ed il Vicepresidente ed i Consiglieri per il disbrigo di questioni specifiche della Società.
Il Presidente, in casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, il quale deciderà in merito alla ratifica dell'operato entro 40 giorni.

ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio di Probiviri è costituito da tre componenti ed un supplente nominati ogni due anni dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci con almeno cinque anni di ininterrotta adesione alla Società.
Al Collegio dei Probiviri sarà rimessa qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Soci o tra questi, gli organi associativi e la Società, escluse solo quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso. Il Collegio dei Probiviri, previo tentativo di conciliazione, deciderà secondo equità e senza formalità di procedura. Il parere del Collegio è insindacabile e vincolante per tutti gli organi e gli iscritti alla SIGA.
In caso di conflitto di interesse sollevato da una delle parti in causa nei confronti di un componente del Collegio dei Probiviri, solo per la soluzione della specifica controversia il componente in questione non parteciperà alle riunioni del Collegio e sarà sostituito dal componente supplente.


TITOLO IV
GESTIONE E PATRIMONIO

ART. 16 - GESTIONE

Le entrate della SIGA sono costituite dalle quote sociali, da contributi di Enti pubblici e privati, da eventuali liberalità di Soci e di terzi.
Il patrimonio della SIGA è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi della Società o acquisiti per donazione o eredità, dall'ammontare delle quote sociali, e da ogni altra offerta, oblazione o contributo ad essa concessi e formalmente accettati dal Consiglio Direttivo. Di esso è responsabile collegialmente il Consiglio Direttivo.
I fondi e gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe.
Per tutti i rapporti con gli istituti di credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura contabile-amministrativa sono delegati il Presidente ed il Segretario con firma disgiunta. Essi sono autorizzati ad accendere, operare ed estinguere conti correnti o depositi o altri strumenti finanziari intestati alla SIGA.
La SIGA, per lo svolgimento di attività statutarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, purchè non siano Soci della Società.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, tranne per i rimborsi spese dovuti.
L'esercizio sociale inizia il I gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


TITOLO V
ATTUAZIONE E VARIAZIONI

ART. 17 - REGOLAMENTO E VARIAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

La vita interna della SIGA è disciplinata da un Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
Modifiche ed integrazioni allo Statuto e al Regolamento della Società possono essere apportate su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. Tali proposte devono essere inviate ai Soci con la convocazione dell'Assemblea e sono approvate con maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.


TITOLO VI
SCIOGLIMENTO

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

La decisione dello scioglimento della SIGA deve essere deliberata con la maggioranza di almeno i 4/5 dei Soci presenti e delegati riuniti in Assemblea dei Soci, convocata con almeno novanta giorni di preavviso e con specifico ed esclusivo ordine del giorno.
In caso di scioglimento, si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre Soci nominati dalla stessa Assemblea che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo della SIGA ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le delibere dell'Assemblea dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO VII
ALTRE NORME

ART. 19 - RINVIO

Per tutte le questioni non previste dallo Statuto vale il Regolamento della Società. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.


NORME TRANSITORIE

Tutti i componenti eletti nel Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, compreso il Past-President, rimangono insediati sino al completamento del loro mandato.
Per la sola elezione del Vicepresidente e dei sei Consiglieri per il biennio 2013-2015 il Consiglio Direttivo in carica procederà senza altra formalità all'identificazione delle candidature da proporre ai Soci in tempo utile per le elezioni, per le quali non è previsto il voto per via telematica.


REGOLAMENTO




ART. 1 - ADESIONE ALLA SIGA

L'iscrizione alla SIGA si richiede compilando e firmando il modulo d'iscrizione, disponibile anche sul sito della Società, completato in ogni sua parte. Il modulo d'iscrizione deve essere controfirmato da due Soci in regola con l'adesione alla Società, e trasmesso al Segretario entro sette giorni dalla data di compilazione. La trasmissione può essere fatta anche per via telematica alla Segreteria della Società. L'ammissione alla SIGA di quanti ne hanno fatto richiesta è deliberata dall'Assemblea dei Soci, secondo un elenco di richiedenti compilato dal Segretario. L'ammissione è deliberata come ultimo punto all'ordine del giorno.

ART. 2 - SOCI

Il titolo di Socio Sostenitore, secondo quanto disposto dall'art. 5 paragrafo 3 dello Statuto e dal I paragrafo dell'art. 12 di questo Regolamento, si acquisisce con il versamento una tantum di un contributo pari ad almeno 20 volte la quota annua di Socio Ordinario come persona fisica o ad almeno 50 volte la quota annua di Socio Ordinario come persona giuridica.
L'elenco dei Soci Sostenitori, Onorari ed Emeriti è aggiornato e custodito dal Segretario e reso pubblico attraverso i canali informativi della Società.
In assenza di esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente nessun Socio può avvalersi del nome o delle credenziali della Società in manifestazioni, conferenze, pubblicazioni, attività editoriali anche radiotelevisive o informatiche, o per richieste di contributi ad enti pubblici o privati.

ART. 3 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La perdita della qualità di Socio per espulsione è proposta da uno o più Soci, con una relazione trasmessa al Collegio dei Probiviri che ne motivi la richiesta.
In caso di delibera di espulsione da parte del Collegio dei Probiviri, l'interessato può opporsi, producendo eventuale documentazione a sostegno del suo diritto di appartenenza alla Società, da inviare al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del parere del Collegio stesso.
In caso di conferma della delibera di espulsione, il Socio può appellarsi al giudizio dell'Assemblea. Il Presidente, ricevuta la domanda di appello, la sottoporrà all'Assemblea immediatamente successiva al ricevimento della domanda; l'Assemblea potrà confermare l'eventuale espulsione con la maggioranza semplice dei presenti.
Tre anni consecutivi di morosità del versamento della quota di adesione alla SIGA saranno considerati equivalenti ad una dichiarazione di dimissioni volontarie dalla Società.
La perdita della qualità di Socio per dimissione o per morosità è comunicata all'Assemblea dei Soci dal Segretario, dopo comunicazione all'interessato.

ART. 4 - RACCOLTA, GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI DEI SOCI

All'atto dell'iscrizione viene richiesto, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, il consenso scritto alla raccolta ed all'impiego, come di seguito specificato, delle seguenti informazioni personali obbligatorie: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo del luogo di lavoro o di domicilio; sono facoltative le informazioni relative ai recapiti per comunicazioni per via telefonica e telematica. In mancanza del consenso del richiedente nel fornire le informazioni obbligatorie, la Società non potrà dare seguito alla richiesta di iscrizione.
Le informazioni relative ad ogni Socio sono custodite presso la sede della SIGA come scheda cartacea ed in formato elettronico in una banca dati contenente le stesse informazioni presenti sulla scheda.
Il Responsabile designato al trattamento dei dati è il Segretario della SIGA.
Non è consentito ad alcuno la diffusione e/o la cessione sia totale sia parziale dei dati dell'archivio senza il consenso scritto dei Soci interessati. I dati sono impiegati per la gestione ordinaria e resta escluso qualsiasi loro utilizzo per fini commerciali.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima, e l'ordine del giorno.
L'Assemblea è aperta dal Presidente della SIGA che ne verifica la regolare costituzione come da art. 12, paragrafo 5 dello Statuto.
Gli atti delle Assemblee dei Soci sono conservati in apposito registro a cura del Segretario della SIGA.
Tutte le votazioni in Assemblea dei Soci sono a scrutinio palese, ad eccezione delle elezioni alle cariche consiliari. L'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice può deliberare per votazioni a scrutinio segreto di uno o più punti all'ordine del giorno o di mozioni avanzate all'Assemblea stessa. In questo caso, l'Assemblea designa tra i Soci presenti tre scrutatori per tutte le votazioni a scrutinio segreto. Essi designeranno nel loro interno un componente che assumerà le funzioni di Presidente di Seggio.
Originali dei verbali di Assemblea, delle relative deliberazioni e dei rendiconti finanziari annuali sono disponibili per i Soci presso il Segretario della Società.

ART. 6 - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Sono definiti Soci eleggibili negli Organi Sociali quanti siano in regola con il versamento della quota sociale per l'anno nel quale si svolge l'elezione.
Almeno 180 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo apre i termini per la raccolta delle proposte di candidature di Soci eleggibili all'incarico di Vicepresidente. Ogni proposta deve essere sottoscritta da 20 Soci appartenenti ad almeno due Enti e due sedi diversi, compilando un apposito modulo disponibile sul sito della Società.
Possono proporre candidature esclusivamente i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno nel quale si svolge l'elezione. Ogni Socio può sostenere un'unica candidatura.
Il modulo deve essere trasmesso al Segretario, anche per via telematica, tra 180 e 120 giorni alla data delle elezioni, al fine di accertare che i candidati proposti ed i Soci sostenitori delle candidature abbiano le qualità sopra riportate.
Nel caso entro 48 ore dalla data di scadenza dei termini non risultasse pervenuta alcuna o una sola candidatura, il Segretario comunica la riapertura dei termini per il deposito delle candidature per ulteriori 15 giorni. In caso di persistente assenza di candidature, è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di proporre ai Soci almeno un candidato.
Trascorso il termine di deposito delle candidature, il Consiglio Direttivo procede come segue:
(a) in caso di candidatura di uno o due Soci eleggibili, il Consiglio Direttivo procede alla proposta ai Soci secondo quanto riportato nel paragrafo successivo;
(b) in caso di candidatura di tre o più Soci eleggibili, il Consiglio Direttivo procede alla scelta di due candidati ed alla loro proposta ai Soci secondo quanto riportato nel paragrafo successivo.
Nell'annunciare la data dell'Assemblea elettiva nei termini di cui all'art. 12 paragrafo 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo propone i nomi dei candidati alle cariche vacanti: uno o due candidati alla carica di Vicepresidente; un candidato alla carica di Segretario; un elenco di dodici candidati alla carica di Consigliere, dei quali sei afferenti all'Università e sei scelti tra i Soci eleggibili, non afferenti all'Università, dei quali almeno uno per ciascun Ente di Ricerca pubblico o privato afferente alla SIGA con un numero di Soci pari o superiore al 10% dei Soci aventi diritto al voto. Ogni votante può esprimere un solo voto per il Vicepresidente, uno per il Segretario, sei per i Consiglieri dei quali tre tra i candidati afferenti all'Università.
Ogni votante può esprimere un solo voto per il Vicepresidente, uno per il Segretario, sei per i Consiglieri dei quali tre tra i candidati afferenti all'Università.
In sede di votazione ciascun Socio può sostituire i nomi proposti dal Consiglio con altri di proprio gradimento.
L'espressione di voto per via telematica è consentita esclusivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo individua un idoneo sito, esterno alla Società, che garantisca la sicurezza e la segretezza della votazione. I componenti del seggio elettorale svolgeranno le opportune operazioni di controllo dell'elenco degli aventi diritto al voto prodotto dal Segretario e di raccolta delle espressioni di voto.
Saranno eletti Consiglieri i sei candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze, dei quali tre nell'ambito dell'Università.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque componenti del Consiglio. Il Presidente deve convocare il Consiglio almeno una volta l'anno. Le riunioni si possono tenere anche per via telematica.
E' compito del Presidente redigere e comunicare l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a mettere all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio Direttivo qualsiasi argomento, inerente l'attività e gli scopi della SIGA, che venga richiesto per scritto da almeno due componenti dello stesso.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione, anche per via telematica, della maggioranza semplice dei suoi membri. Non sono valide deleghe.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo è inviato dal Segretario ai componenti dello stesso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della successiva riunione nella quale dovrà essere ratificato. Il verbale o parte di esso può essere approvato per decisione unanime seduta stante.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, subentra immediatamente nella carica il Socio che abbia riportato il maggior numero di voti per l'incarico rimasto vacante, sino a completamento dell'elenco dei non eletti per numero decrescente di voti conseguiti in Assemblea. Nel caso di completamento dell'elenco dei non eletti, il Consiglio entro 30 giorni nomina un Socio alla carica vacante. La durata di questa carica è da intendersi a completamento del mandato consiliare risultato vacante.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio, compresa la carica di Presidente, entro 60 giorni dalla accertata vacanza della maggioranza degli incarichi consiliari.

ART. 8 - PRESIDENTE

L'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, nell'ordine.
Il Presidente della Società firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, le funzioni del Presidente sono assunte in maniera immediata e senza soluzione di continuità dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal primo dell'elenco dei non eletti per l'incarico di Vicepresidente. Nel caso di completamento dell'elenco dei non eletti, l'incarico di Presidente è assunto sino a completamento del mandato dal Proboviro di maggiore anzianità di iscrizione alla SIGA. In caso di assenza o di indisponibilità dei Probiviri a ricoprire l'incarico di Presidente, il Consigliere anziano di iscrizione o il Socio più anziano di iscrizione, nell'ordine, procede entro 60 giorni a convocare una Assemblea dei Soci per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente senza ulteriori formalità.
In caso di vacanza della carica di Vicepresidente, il Presidente procede entro 60 giorni a convocare una Assemblea dei Soci per l'elezione del Vicepresidente senza ulteriori formalità.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di un componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio Sindacale, il componente supplente subentra immediatamente nel Collegio medesimo. Nel caso sia già subentrato nel Collegio il componente supplente, il Consiglio Direttivo entro 30 giorni nomina un Socio all'incarico vacante. La durata di questa nomina è da intendersi sino alla successiva Assemblea dei Soci, che nominerà il componente mancate.

ART. 10 - SEGRETARIO TECNICO

Per le attività di normale amministrazione ed organizzazione delle attività della SIGA secondo quanto riportato nell'art. 3 dello Statuto, il Segretario ha facoltà di nominare un Segretario tecnico, Socio in regola con l'adesione alla Società, che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni. Su richiesta del Segretario, il Segretario tecnico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - CONVEGNI SCIENTIFICI

La SIGA organizza convegni scientifici giusto quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo assume la qualità di Comitato Scientifico del Convegno, aggregando il Presidente del Comitato Organizzatore Locale, se previsto. Quest'ultimo partecipa con diritto di voto alle riunioni del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico stabilisce il programma dei lavori e cura l'eventuale pubblicazione degli Atti in formato cartaceo e/o elettronico.
Nei convegni scientifici della Società le relazioni sono svolte su invito del Comitato Scientifico, che può rivolgerlo anche a studiosi non Soci. Ogni altro contributo scientifico viene presentato al Convegno come comunicazione orale o poster. Possono presentare comunicazioni anche persone che non siano Soci. Ai Convegni sono ammesse dimostrazioni, per le quali gli interessati dovranno prendere tempestivi accordi con il Comitato Scientifico.
Coloro che intendano presentare comunicazioni o dimostrazioni ai Convegni della SIGA sono tenuti ad inviare al Comitato Scientifico, nei termini da questo fissati, un riassunto dal quale il Comitato possa trarne elementi di giudizio per la accettazione del contributo.
Le comunicazioni non presentate al Convegno non saranno incluse in una eventuale pubblicazione degli atti dello stesso. Non saranno inoltre pubblicati i contributi il cui testo definitivo non sia stato consegnato al Segretario nei termini stabiliti.
Al Segretario della SIGA è demandato ogni compito amministrativo e di coordinamento dell'organizzazione con il Comitato Organizzatore Locale, se previsto.

ART. 12 - GESTIONE E PATRIMONIO

A norma dell'art. 5 paragrafo 1, comma 1 dello Statuto, i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale. Ogni anno l'Assemblea dei Soci delibera, su specifico punto all'ordine del giorno, l'entità della quota prevista per la permanenza del vincolo associativo per l'anno successivo, eventualmente differenziata per Soci aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il proprio Ente di appartenenza e per Soci aventi personalità giuridica, quali Associazioni ed Enti.
Il versamento della quota per i nuovi Soci avviene all'atto della richiesta di ammissione mentre ai Soci già iscritti tale quota deve essere versata alla Società entro il 30 Settembre di ogni anno. Trascorso il primo trimestre dell'anno solare cui si riferisce la quota sociale, il Segretario provvede alla richiesta delle quote sociali. Trascorsi tre anni da quello di versamento dell'ultima quota il Socio moroso è considerato decaduto.
L'eventuale quota di registrazione a qualsiasi attività organizzata dalla Società deve intendersi come esclusivo rimborso delle spese organizzative e di gestione dell'attività stessa. Al versamento di quote di registrazione può essere associato il versamento delle quote sociali eventualmente dovute.
Il Presidente della SIGA, sentito il Consiglio Direttivo, può disporre il patrocinio, morale o oneroso, a nome della SIGA su richiesta di organizzatori di qualificati Convegni e Corsi che rispondano agli scopi riportati nello Statuto. Il patrocinio oneroso è disposto esclusivamente per attività promosse da Soci della Società. Il Consiglio Direttivo delibera il Regolamento di attuazione del conferimento del patrocinio della SIGA che è reso pubblico ai Soci.
Il controllo amministrativo della Società è affidato al Collegio Sindacale. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'anno finanziario il Segretario ha l'obbligo di redigere e di trasmettere il bilancio consuntivo al Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo, entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, di procedere al controllo della regolarità e della rispondenza del bilancio consuntivo all'effettivo andamento della gestione sociale. Il parere del Collegio Sindacale è parte integrante della relazione sul bilancio consuntivo sottoposta all'Assemblea per la ratifica.
I componenti del Consiglio Direttivo nell'Assemblea dei Soci non hanno voto nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 13 - COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO E SEZIONI LOCALI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni e Gruppi di Lavoro costituiti da un minimo di tre componenti, che il Consiglio Direttivo nominerà con specifica delibera sentito preventivamente il loro parere. Il compito di una Commissione o di un Gruppo di Lavoro è di studio, assistenza e consulenza degli organi sociali su specifici argomenti indicati dal Consiglio Direttivo nell'atto di costituzione dello stesso. Il Consiglio Direttivo può nominare nelle Commissioni e Gruppi di Lavoro anche esperti non Soci della SIGA.
Il Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno cinque Soci in regola con l'adesione alla Società ed operanti in diversi Enti di Ricerca con le sedi in una stessa Regione o in Regioni limitrofe, istituisce Sezioni Locali, alle quali è demandata dal Consiglio Direttivo l'organizzazione di attività secondo quanto riportato all'art. 3 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento attuativo sulle attribuzioni ed i limiti deliberativi delle Sezioni Locali.
I componenti di ogni Commissione, Gruppo di Lavoro e Sezione Locale procedono alla designazione di un Coordinatore, con compiti di rappresentanza specifica ed organizzativi su delega del Presidente della SIGA e del Consiglio Direttivo. Le Commissioni, i Gruppi di Lavoro e le Sezioni Locali possono designare uno o più componenti in qualità di Responsabili per l'espletamento di compiti organizzativi e scientifici. Coordinatori e Responsabili rispondono del proprio operato ai componenti della Commissione, del Gruppo di Lavoro o della Sezione Locale di designazione e tutti al Consiglio Direttivo della SIGA.
Le Commissioni, i Gruppi di Lavoro e le Sezioni Locali non godono di autonomia amministrativa e finanziaria.